Friday, March 11, 2011

ISRAEL & PRIVACY

‘All persons have the right to privacy and to intimacy.’

Art. 7.a, Human Dignity and Liberty, Basic Law – passed by the Knesset on 12 Adar 5752 (17th March 1992) and amended on 21 Adar, 5754 (9th March, 1994). Amended law published in Sefer Ha-Chukkim No. 1454 of the 27th Adar 5754 (10th March, 1994).

Nel 2004, con il caso ACRI vs. the Ministry of Interior, la Suprema Corte israeliana ha sancito il rango costituzionale del diritto alla privacy, come garantito dalla legge fondamentale ‘Human Dignity and Liberty’, del 1992. In quell’occasione, la medesima Corte, ha chiarito la posizione della disciplina giuridica inerente alla protezione dei dati personali, come rientrante in quella stessa, più ampia tutela.

Dal 1981 è in vigore, nello Stato di Israele, the Protection of Privacy Law, composta da 37 articoli, divisi in cinque capitoli: 1) Infringement of Privacy; 2) Protection of Privacy in Database; 3) Defences; 4) Imparting of Information or Data Items by Public Bodies; 5) Miscellaneous. Dalla sua entrata in vigore, la legge suddetta, è stata emendata nove volte – in modo da rinforzare la sua efficacia, in risposta ai progressi della transnazionale società dell’informazione.

Appaiono ormai chiari, nell’ordinamento israeliano, concetti quali ‘consenso informato’, per l’utilizzazione dei dati personali e ‘adeguatezza della protezione’, come previsto dalla normativa comunitaria. A proposito, tra il 2004 e il 2007, venne istituita la cd. Commissione Schoffmann, con il compito di valutare una riforma della materia giuridica israeliana, concernente la Privacy, prestando particolare attenzione alle disposizioni EU a riguardo. Venne, allora, dato risalto alla direttiva 95/46/EC, testo fondamentale a livello EU, per quanto riguarda la protezione dei dati personali.

Grande attenzione è stata data alla panoramica internazionale, sia per quanto riguarda spunti legislativi per un proficuo ammodernamento della materia, sia per quanto riguarda programmi di cooperazione internazionale inerenti alla stessa. Vengono in rilievo, il programma di ca. 1 milione di euro, siglato con l’Unione Europea – attivo dalla fine del 2008, e la conferenza internazionale su Privacy e la Protezione dei Dati Personali, del 2010 – ospitata dallo Stato di Israele, in Gerusalemme.

A norma dell’articolo 8, della legge 5741/1981, Protection of Privacy Law, i databases contenenti dati personali devono essere registrati, sia a livello pubblico che privato. Al fine della gestione di tali databases, il Ministro della Giustizia ha istituito un sistema centralizzato di controllo, in seno all’ILITA, autorità competente in materia di diritto dell’informazione e delle tecnologie – Israeli Law, Information and Technology Authority. La stessa ILITA, tuttavia, è di recente costituzione, disposta attraverso una serie coordinata di interventi normativi: the Electronic Signature Law, 5781-2001 (Certification Authorities Registrar); the Credit Data Services Law, 5782-2002 (Databases Registrar, Credit Data Services Registrar).

Infine, per quanto riguarda gli illeciti, sono previste sanzioni civili e/o penali – a norma dell’articolo 5, della l. 5741/1981, la pena detentiva può arrivare fino a cinque anni di reclusione. Nell’ambito della pubblicazione, viene fatto riferimento e rinvio alla legge sulla diffamazione, n. 5725 del 1965 – art. 3 l. 5741/1981. A prescindere dall’autore della pubblicazione, sono previste responsabilità in capo al gestore/possessore del database contenente i dati personali in questione – art. 17, l. cit. – e anche, nel caso di soggetti privati, qualora la diffusione di informazioni sia attuata attraverso mezzi di posta diretta.

11.03.2011
Caterina Pikiz G.

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