Sunday, February 5, 2012

La finanza islamica disobbedisce alla crisi


Un Milliard d’Espoirs. Laddove crisi e finanza non sono complici
“La Primavera araba, come caduta libera dal precipizio, dagli incerti piani alti del grattacielo occidentale, un macigno, che violentemente incontra l’oceano. E le onde si propagano, con una forza e un impeto dimenticati. Ma i risultati delle prime elezioni democratiche nel nord-Africa arabo non necessitano di alcuna metafora per essere indicati quali fedeli portavoce del radicale cambiamento in atto.
La rivoluzione politica si delinea quale causa e, contemporaneamente, effetto di molteplici profili. In primo luogo quello dello sviluppo del bene comune, trascurato per decenni dai regimi precedenti. In secondo luogo quello religioso islamico, astrattamente idoneo a denunciare le diverse contraddizioni radicate nelle istituzioni. Quello economico, infine, inteso quale strumento eventualmente atto a rimodellare gli schemi che consentivano le più grandi ingiustizie sociali. Non stupisce, dunque, che il cambiamento della Primavera araba sia riuscito mettere in discussione ogni aspetto della vita, dell’uomo, animale politico, sociale, economico e pensante, spirituale.”
IL BILANCIO complessivo delle istituzioni finanziarie islamiche, al termine del 2011, è stato positivo. Secondo il Fondo Monetario Islamico, nonostante gli squilibri politici estesi nel mondo arabo e tenendo conto dei mercati a livello globale, le operazioni di finanza islamica hanno superato il miliardo di dollari di fatturato attivo. Si tenga presente che nel 2010, il bilancio attivo delle operazioni, aveva raggiunto il risultato di 826 milioni di dollari. Nuove prospettive di espansione hanno quindi aperto il nuovo anno, nei settori dello sviluppo e della cooperazione economica, a livello nazionale e soprattutto interregionale.
Interessante è notare che il nuovo anno potrebbe produrre importanti novità economiche proprio nei Paesi nord-africani, ossia in quell’area dove si trovano, ad oggi, pochi esempi, non significativi di sviluppo di finanza islamica, in quella stessa area dove è scoppiata la rivoluzione cosiddetta araba, non ancora conclusa e che si estende oramai alle frontiere asiatiche della regione mediorientale. In particolare, nel dicembre scorso si sono aperte le trattative tra la banca internazionale islamica del Qatar e il governo marocchino, per l’istituzione di una nuova banca e di una nuova assicurazione islamiche nel Regno di quest’ultimo. Una delle banche islamiche più sviluppate in Tunisia, la Zitouna Bank, è stata recentemente nazionalizzata e sono in corso le negoziazioni per le sue future funzioni. In Egitto, la banca islamica al-Baraka inizierà ad emettere carte di credito islamiche, nel primo trimestre di quest’anno, mentre il nuovo governo libico, in contrapposizione al precedente regime, ha già dichiarato l’intenzione di permettere e di facilitare il funzionamento della finanza islamica nel Paese.
Nella regione MENA (Middle East and North Africa), tuttavia, i riscontri più significativi dell’economia Shari’a-compliant si registrano nell’area del Mashreq (Oriente arabo-islamico). In quest’area, i prodotti finanziari conformi alla legge coranica sono offerti sia da istituzioni strettamente islamiche, sia da istituzioni convenzionali, emittenti strumenti di varia natura. Le strutture economiche di questi Paesi, infatti, sarebbero riuscite a costituire un equilibrio così armonico tra le esigenze culturali, religiose locali e quelle dei mercati internazionali, da rendere spesso ardua la distinzione di fatto, tra elementi, contratti, depositi e progetti puramente islamici da quelli di finanza tradizionale.
Si pensi, a proposito, al World Future Energy Summit, ospitato ad Abu Dhabi ogni anno e, ultimamente, dal 16 al 19 gennaio scorso. Si tratta di un progetto, per il futuro energetico globale, che coinvolge istituzioni politiche, accademiche, economiche, nonché finanziarie, di singoli Paesi e di organizzazioni internazionali, tra cui le Nazioni Unite, il tutto nel e dal cuore della finanza islamica. A dire il vero, soluzioni Shari’a-compliant, si possono trovare in tutto il mondo, dalla Malesia al Regno Unito. In alcuni casi, prodotti di finanza islamica sono stati offerti e si sono sviluppati in Paesi non arabi, né islamici, prima ancora che in seno ad aree geopolitiche a tradizione prevalentemente, storicamente coranica.
A differenza di quello che apparentemente si potrebbe pensare, la finanza islamica non solo sta ottenendo ottimi risultati, nonostante la crisi mondiale, ma addirittura fornendo nuovi strumenti, nuove chiavi per insperati traguardi di progresso sociale. Essendo contraria all’usura, identificata quale qualsivoglia interesse, qualsivoglia speculazione e improntata allo sviluppo della collettività, la finanza islamica si presenta oggi come risposta, sostenibile e conveniente, alla plurime sconfitte di quella tradizionale.
Non si dovrebbero preoccupare, dunque, gli osservatori della Primavera araba, per la possibilità dell’instaurazione di nuove politiche economiche, islamiche nella regione MENA. Se ciò dovesse verificarsi, fisiologicamente e senza quell’aggressività tipica delle situazioni in cui disperatamente bisogna dimostrare chissà a chi, che cosa, potrebbe giovare anche agli investitori non-musulmani. Si tratterebbe cioè, di cercare di comprendere e di cooperare con un modello alternativo, ma non necessariamente diabolico, di organizzazione economico-finanziaria. Si tratterebbe di riscoprire il beneficio del condividere idee diverse di sviluppo. Si tratterebbe di conoscere e riconoscere l’altro da sé, con quel poco o tanto di umiltà feconda, necessaria, per crescere ancora.
di Caterina Pikiz Gattinoni

Milano, 29 gennaio, 2012

Saturday, January 28, 2012

Approfondimenti sulla crisi politica in Nord Africa e Medio Oriente


 Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Documentazione e ricerche n. 220/4
La crisi del partenariato euromediterraneo
* * *
Caterina Pikiz Gattinoni, ’Europa: La crisi da sud 
Limes online, settembre 2009
http://temi.repubblica.it/limes/europa-la-crisi-da-sud/6272?h=0

Sunday, January 22, 2012

DL LIBERALIZZAZIONI, SRL GIOVANI (SSRL)

Società semplificata a responsabilità limitata per under 35: avvio immediato di attività, senza necessità di notaio, a... un solo euro di capitale.



http://www.ssrlgiovani.it/
http://www.srlgiovani.it/

http://www.facebook.com/pages/Ssrl/320370504668506?ref=ts
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Monday, October 31, 2011

Tuesday, September 20, 2011

Wednesday, May 4, 2011

I love Mediazione Civile


La mediazione civile e commerciale è un nuovo istituto giuridico introdotto con il D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili.

Il compito principale del mediatore (organismo pubblico o privato controllato dal Ministero della Giustizia) è quello di condurre le parti all’accordo amichevole. Soltanto in caso contrario, egli proporrà alle parti una soluzione della controversia (come tale fondata sulla logica della distribuzione delle ragioni e dei torti).

Sono state individuate delle particolari materie per le quali il tentativo di mediazione costituisce una vera e propria condizione di procedibilità. Si tratta di cause in cui il rapporto tra le parti è destinato a prolungarsi anche oltre la definizione della singola controversia (ad esempio, la locazione, l’affitto d’azienda, le successioni ereditarie, il condominio). Oppure di rapporti particolarmente conflittuali che si prestano ad essere meglio composti in via stragiudiziale (danni da circolazione dei veicoli, responsabilità medica, diffamazione). Oppure ancora, in presenza di alcune tipologie contrattuali (contratti assicurativi, bancari, finanziari).

Da marzo 2011 la mediazione deve essere esperita, a pena di improcedibilità, nei casi di controversie relative a: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, contratti assicurativi, bancari e finanziari, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità.

Sono 600.000 le cause civili che devono passare obbligatoriamente per la mediazione.

Al di là delle ipotesi in cui sia obbligatorio il ricorso a questo istituto o in cui sia il giudice ad invitare le parti a ricorrervi, sono previsti degli strumenti finalizzati ad incentivare i privati a comporre i loro conflitti tramite la mediazione civile. In particolare è prevista un’agevolazione fiscale in forma di credito di imposta.

Friday, April 29, 2011

EU, Corte di Giustizia, procedimento C-61/11 PPU

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in particolare i suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo.