Friday, February 17, 2012

A proposito di 'quote rosa'


Il 12 luglio 2011, il Parlamento ha approvato la legge n. 120, che contiene disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati, nonché delle società controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, le cd. quote rosa. In particolare, suddetta legge modifica gli articoli 147-ter, 147-quater e 148 testo unico della Finanza (‘TUF’). In funzione integrativa, quindi, è intervenuta la delibera Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (‘Consob’), n. 18098 dell’8 febbraio 2012, che introduce l’articolo 144-undecies nel regolamento di attuazione del TUF (‘Regolamento Emittenti’ o ‘RE’), adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

Ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 120 del 12 luglio 2011, le nuove disposizioni previste dal TUF si applicheranno a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società in questione successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge (riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato in applicazione della legge, una quota pari almeno a un quinto degli amministratori e dei sindaci eletti), quindi, dal primo rinnovo successivo al 12 luglio 2012. Per quanto concerne la delibera Consob n. 18098 dell’8 febbraio 2012, diversamente, il nuovo articolo 144-undecies RE entrerà in vigore già a partire dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

A partire dal 12 luglio 2012, le società quotate dovranno prevedere all’interno dello stesso statuto (per ciò che concerne Consiglio di Amministrazione e Consiglio di Gestione) e dell’atto costitutivo (con riferimento al collegio sindacale), una composizione del Consiglio di Amministrazione (‘CdA’), nonché del Consiglio di Gestione e degli organi di controllo, che assicuri l’equilibrio tra i generi. Sarà sempre lo statuto, inoltre, a dover disciplinare le modalità di formazione delle liste del CdA ed i casi di sostituzione in corso di mandato, al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dalla legge medesima.

In particolare, per quanto riguarda il Consiglio di Amministrazione, il genere meno rappresentato dovrà ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti e tale criterio di riparto si applicherà per tre mandati consecutivi. In caso di inottemperanza, la Consob diffiderà la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fisserà un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadranno dalla carica.

Qualora il Consiglio di Gestione sia costituito da un numero di componenti non inferiore a tre, ad esso si applicheranno le disposizioni previste per il Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento al Collegio Sindacale, il nuovo dettato normativo stabilisce che il genere meno rappresentato dovrà ottenere almeno un terzo dei membri effettivi per tre mandati consecutivi. In caso di inottemperanza, la Consob diffiderà la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fisserà un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadranno dalla carica.

Sarà necessario, dunque, andare a modificare la disciplina statutaria, prevedendo: (i) le modalità di formazione delle liste nonché criteri suppletivi di individuazione dei singoli componenti degli organi che consentano il rispetto dell'equilibrio tra generi ad esito delle votazioni. Gli statuti non possono prevedere il rispetto del criterio di riparto tra generi per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre; (ii) le modalità di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato, tenendo conto del criterio di riparto tra generi; e (iii) le modalità affinché l'esercizio dei diritti di nomina, ove previsti, non contrasti con quanto previsto dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del TUF.

Infine, l’articolo 144-undecies RE chiarisce che, qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

La domanda che, a questo punto, naturalmente sorge è: quale impatto potrà avere, a livello sociale e non precisamente societario, questo intervento normativo?

Infatti, come uno studio della stessa Consob suggerisce (Bianco M., Ciavarella A., Signoretti R., Women on boards in Italy, Quaderni di Finanza n. 70, Consob, ottobre 2011 http://www.consob.it/main/consob/pubblicazioni/studi_analisi/quaderni_finanza/index.html), in Italia, le maggiori difficoltà del genere femminile ad inserirsi nel mercato si riscontrerebbero non a livello dirigenziale, nelle grandi imprese, bensì nelle imprese minori, a livelli più modesti di carriera professionale.

Da quanto sopra riportato, emergono le seguenti considerazioni: (i) la legge n. 120/2011, nonché la delibera Consob n. 18098 dell’8 febbraio 2012, intervengono in un terreno già fertile per le quota rosa, ossia nell’unica fascia professionale dove il genere femminile sta riuscendo ad affermarsi e ad espandersi; (ii) gli interventi, inoltre, riguardano solo le società quotate e le società per azioni controllate da pubbliche amministrazioni, presumibilmente grandi imprese e, quindi, ancora una volta rientrano nella piccolissima frazione di mercato dove il genere femminile e quello maschile riescono sovente a trovare un quasi equilibrio e una parità professionali; e (iii) la nuova normativa nulla dice (e nulla risolve), a proposito dei milioni di donne italiane che si trovano in serie difficoltà, da un punto di vista di segregazione professionale (per citare lo stesso studio Consob).

Seppur provocatoriamente, sembrerebbe lecito affermare, rispondendo al quesito più sopra formulato, che le nuove disposizioni in materia di equilibrio tra i generi si traducono in un’ennesima manovra ‘tanto fumo e niente arrosto’.

Ond’evitare critiche fini a se stesse, sarebbe opportuno riflettere sui possibili, futuri interventi in materia. In particolare, alla necessità di intervenire nelle fasce più deboli di lavoratrici, che sono la maggioranza e nelle imprese di piccole e medie dimensioni, corrispondenti a circa l’80% del totale italiano. Intervenire, dunque, in quella porzione di mercato che abbassa drasticamente la media nazionale (30% di occupazione femminile), in riferimento a equilibrio tra generi, portando l’Italia a cifre minime globali, con India, Giappone, Turchia e Austria.

Infine, per ottenere risultati qualitativamente e quantitativamente soddisfacenti, sarebbe il caso di affrontare la questione quote rosa in termini più estesi: se la questione ha origini, come presumibilmente è da ritenersi, parzialmente culturali e parzialmente economiche, di certo non basterà prevedere 1/5 o 1/3 di presenze femminili in seno agli organi di società per azioni, quotate o controllate da pubbliche amministrazioni. Il dibattito, ora pressoché sterile, potrebbe/dovrebbe allargare i propri orizzonti e affrontare materie quali, per esempio, finanziamenti per i figli a carico e riforma dell’educazione primaria, compresa l’organizzazione di asili nido.

A titolo personale, ora, vorrei aggiungere e concludere suggerendo che le ‘terribili battaglie femministe’, di quelle ‘streghe cattive che volevano sovvertire l’ordine e la pace sociali’, non sono concluse. Quelle battaglie, mie care e miei cari, sono incompiute. Da qui l’accezione ed eccezione negativa, odierna del termine ‘femminismo’, generata da uomini vincitori e, al tempo stesso perdenti, di madri, mogli e figlie. Qualcuno potrà pensare (perdonatemi): ci hanno guadagnato in prostitute! Ebbene, si tratterebbe della conferma di incompiutezza del femminismo, che tutto voleva fuorché questo. Pertanto, è bene ricordarsi di quella ferita ancora aperta e pulirla e curarla, prima che sia troppo tardi… Donne e uomini, siamo ancora in tempo.

Buon proseguimento!
Milano, 17 febbraio 2012
Caterina Pikiz Gattinoni 

Saturday, January 28, 2012

Approfondimenti sulla crisi politica in Nord Africa e Medio Oriente


 Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Documentazione e ricerche n. 220/4
La crisi del partenariato euromediterraneo
* * *
Caterina Pikiz Gattinoni, ’Europa: La crisi da sud 
Limes online, settembre 2009
http://temi.repubblica.it/limes/europa-la-crisi-da-sud/6272?h=0

Tuesday, September 20, 2011

Sunday, March 13, 2011

Viva Africa

http://www.youtube.com/watch?v=_vMXe1zsHFQ&feature=related

Friday, March 11, 2011

ISRAEL & PRIVACY

‘All persons have the right to privacy and to intimacy.’

Art. 7.a, Human Dignity and Liberty, Basic Law – passed by the Knesset on 12 Adar 5752 (17th March 1992) and amended on 21 Adar, 5754 (9th March, 1994). Amended law published in Sefer Ha-Chukkim No. 1454 of the 27th Adar 5754 (10th March, 1994).

Nel 2004, con il caso ACRI vs. the Ministry of Interior, la Suprema Corte israeliana ha sancito il rango costituzionale del diritto alla privacy, come garantito dalla legge fondamentale ‘Human Dignity and Liberty’, del 1992. In quell’occasione, la medesima Corte, ha chiarito la posizione della disciplina giuridica inerente alla protezione dei dati personali, come rientrante in quella stessa, più ampia tutela.

Dal 1981 è in vigore, nello Stato di Israele, the Protection of Privacy Law, composta da 37 articoli, divisi in cinque capitoli: 1) Infringement of Privacy; 2) Protection of Privacy in Database; 3) Defences; 4) Imparting of Information or Data Items by Public Bodies; 5) Miscellaneous. Dalla sua entrata in vigore, la legge suddetta, è stata emendata nove volte – in modo da rinforzare la sua efficacia, in risposta ai progressi della transnazionale società dell’informazione.

Appaiono ormai chiari, nell’ordinamento israeliano, concetti quali ‘consenso informato’, per l’utilizzazione dei dati personali e ‘adeguatezza della protezione’, come previsto dalla normativa comunitaria. A proposito, tra il 2004 e il 2007, venne istituita la cd. Commissione Schoffmann, con il compito di valutare una riforma della materia giuridica israeliana, concernente la Privacy, prestando particolare attenzione alle disposizioni EU a riguardo. Venne, allora, dato risalto alla direttiva 95/46/EC, testo fondamentale a livello EU, per quanto riguarda la protezione dei dati personali.

Grande attenzione è stata data alla panoramica internazionale, sia per quanto riguarda spunti legislativi per un proficuo ammodernamento della materia, sia per quanto riguarda programmi di cooperazione internazionale inerenti alla stessa. Vengono in rilievo, il programma di ca. 1 milione di euro, siglato con l’Unione Europea – attivo dalla fine del 2008, e la conferenza internazionale su Privacy e la Protezione dei Dati Personali, del 2010 – ospitata dallo Stato di Israele, in Gerusalemme.

A norma dell’articolo 8, della legge 5741/1981, Protection of Privacy Law, i databases contenenti dati personali devono essere registrati, sia a livello pubblico che privato. Al fine della gestione di tali databases, il Ministro della Giustizia ha istituito un sistema centralizzato di controllo, in seno all’ILITA, autorità competente in materia di diritto dell’informazione e delle tecnologie – Israeli Law, Information and Technology Authority. La stessa ILITA, tuttavia, è di recente costituzione, disposta attraverso una serie coordinata di interventi normativi: the Electronic Signature Law, 5781-2001 (Certification Authorities Registrar); the Credit Data Services Law, 5782-2002 (Databases Registrar, Credit Data Services Registrar).

Infine, per quanto riguarda gli illeciti, sono previste sanzioni civili e/o penali – a norma dell’articolo 5, della l. 5741/1981, la pena detentiva può arrivare fino a cinque anni di reclusione. Nell’ambito della pubblicazione, viene fatto riferimento e rinvio alla legge sulla diffamazione, n. 5725 del 1965 – art. 3 l. 5741/1981. A prescindere dall’autore della pubblicazione, sono previste responsabilità in capo al gestore/possessore del database contenente i dati personali in questione – art. 17, l. cit. – e anche, nel caso di soggetti privati, qualora la diffusione di informazioni sia attuata attraverso mezzi di posta diretta.

11.03.2011
Caterina Pikiz G.

Sunday, February 27, 2011

RIVOLUZIONI, MONDO ARABO E BOOMERANG ECONOMICO

‘ECONOMICS OPIUM OF NATIONS’


LA VÉRITÉ NE PEUT ÊTRE CONTENUE DANS UN SEUL RÊVE'
PROVERBE ARABE

Si tratta dell’incertezza, della più amplia e profonda incertezza, dalla caduta dell’Impero ottomano. Si tratta di un terremoto che potrebbe, nel riassestamento, configurare un nuovo mondo, politico, sociale, religioso. Economico. Arabo. Una nuova proposta di panarabismo che, fin’ora, si riassume nel sovvertimento di precari equilibri. Una proposta mai realizzata, fin’ora, nella Storia, che non permette lungimiranti predizioni ma sì serie considerazioni, da tempo (troppo) sottaciute.
Tunisia, Algeria, Egitto, Giordania, Bahrein, Yemen, Libia, chiedono democraticamente benessere. Laddove ‘democraticamente’ sta per mezzo del potere popolare. E parrebbe legittimo. E parrebbe sacrosanto, ‘cristianamente’ e ‘islamicamente’ parlando. Peccato che la rivendicazione del minimo insindacabile dovuto, per la fedeltà allo Stato, sia una bandiera che, questa volta, non si adagia e nasconde dietro a una religione particolare ma, anzi, si fa forza e si universalizza in prima linea, oltre frontiera, a braccetto con principi cardine dell’economia più spicciola, da sempre.
Un’elevata percentuale del fabbisogno mondiale di oro nero, è sedata dalla mezzaluna araba: Algeria 2.5%, Libia 2.1%, Egitto 0.8%, Siria 0.5%, Iraq 2.8%, Kuwait 3.0%, UAE 3.3% e Arabia Saudita 11.6%. L’Europa ne dipende drammaticamente e l’Italia si fa modello, a proposito, con una dipendenza petrolifera dalla Libia pari al 23% della richiesta nazionale. Senza contare le importanti partecipazioni libiche in enti chiave dell’economia italiana, quali Unicredit, Finmeccanica o Juventus.
Ci si chiede, allora, quali siano le conseguenze che avanzeranno da quest’ultima, imponente, catastrofe politica. Quali conseguenze sociali, ma soprattutto economiche - quali conseguenze per il PIL dei Paesi della produzione, ma soprattutto per quello dei consumatori. Complicata prognosi e dolorosa diagnosi. Il 25 febbraio scorso, l’Organizzazione Internazionale dell’Energia ha organizzato un incontro di ben ottantasette delegati di Governo appartenenti a Paesi membri del Forum Energetico Internazionale. L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OECD), per ammortizzare i colpi, tende una mano alle restie India e Cina consapevoli, queste ultime, di ricoprire un ruolo sempre più cruciale nello scacchiere internazionale.
‘Chi di economia ferisce, di economia perisce!’, sembrerebbe il caso di affermare. E infatti, proprio Paesi che hanno permesso il fiorire del benessere ‘occidentale’, oggi lo rivendicano, oggi lo richiedono a gran voce per sé. E se filo-occidentalmente parlando è impensabile dargli torto, egoisticamente, umanamente parlando, le risorse non sono illimitate: se il progresso equivale a crescita, se l’Occidente continuasse a profetizzare progresso come sinonimo di crescita e di consumo, avrebbe già perso.
Ma se può apparire semplice, a primo sguardo, un cambio di rotta nelle politiche economiche, come del resto molti prospettano per la stessa EU e auspicano, la Storia e i fatti denunciano il contrario. Come non ricordare, per esempio, la stessa rivoluzione industriale; come non ricordare il sorpasso di Germania e di Stati Uniti, novizie, all’inesorabile momento di innovazione tecnica, ossia, alla necessità di conversione delle macchine di produzione in nuove, più sofisticate che avevano portato all’apice proprio la pioniera Gran Bretagna. La strada in salita, i cambiamenti necessari. Si riparte da dove ci eravamo lasciati.


Appunti mediterranei di Caterina Pikiz G. cpikizgattinoni@live.fr
The Devil’s Advocate for The Post Internazionale
Roma, 27 febbraio 2011

Friday, August 6, 2010

Implementation of HRs

Practitioners Guides are aimed at providing legal practitioners, policy makers and advocates with detailed advice as to how to make use of international law and standards and jurisprudence from international, regional and national bodies. Each Guide addresses a distinct thematic concern in the field of international human rights and related areas.
http://www.icj.org/default.asp?langage=1&nodeID=420

The ICJ’s Human Rights & Rule of Law publications provides innovative analysis, based on methodical research, on emerging or evolving areas of human rights law.
http://www.icj.org/default.asp?langage=1&nodeID=358

The Panel series reflects the work of legal expert Panels established by the ICJ to develop analysis, policy prescriptions, and/or legal strategies to confront difficult problems that have emerged in human rights protection.
http://www.icj.org/default.asp?langage=1&nodeID=421

Joint publications - The Commentary on the Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (OP-ICESCR) provides an historical and legal analysis of this new instrument, which has improved the international protection of these rights through the establishment of procedures for individual and inter-state complaints as well as for investigation of gross or systematic violations of Economic, Social and Cultural Rights. The Commentary explains the rationale, scope and nature of each article of the OP-ICESCR by providing the legal and jurisprudential basis and reference supporting each provision. The aim of the Commentary is to provide a useful analytical document to contribute to a better understanding of the relevance and substance of the OP-ICESCR.
http://www.icj.org/default.asp?langage=1&nodeID=423